giovedì 29 luglio 2010

Risposta del Prefetto a nostri quesiti

Prot. n. 80/2010/13.12/R.E.L.                        Bergamo, 21 luglio 2010
                                                          
                                                                                  Al Sig. Mauro Pezzoli
Via Donizetti, 9
Castione della Presolana (BG)

 E, p.c. Al Sig. Vicesindaco del Comune di
Castione della Presolana(BG)

Al Sig. Segretario del Comune di
Castione della Presolana (BG)

0ggetto: Scioglimento del consiglio comunale di Castione della Presolana – Richiesta di
chiarimenti.

Si riscontrala lettera datata12 luglio 2010 – allegata in copia per il Vicesindaco ed il Segretario comunale - con la quale la S.V. ed altri residenti in codesto comune hanno chiesto chiarimenti in merito alle conseguenze della procedura dissolutoria che ha recentemente interessato il consiglio comunale di Castione della Presolana, sciolto, come noto, con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 aprile 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 109 del 12 maggio 2010), per effetto dell'intervenuta decadenza di diritto del sindaco dalla carica ricoperta.
In proposito, si fa presente che, per espressa previsione normativa (art. 53, comma  l, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), nell'ipotesi in cui si proceda allo scioglimento per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, "il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco".
Si rileva altresì che nessuna norma, direttamente o indirettamente, comprime la capacità, i poteri e le prerogative dell'assemblea elettiva, che, pur nella particolare condizione, conseguente allo scioglimento ex art. 53, comma1, del d.19s.267/2000, è da ritenere, a tutti gli effetti, operativa: essa, pertanto, incontra quale unica limitazione quella dettata dall'art. 38, comma 5, del T.U.O.E.L., norma che, stabilito il principio in forza del quale "i consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi", prevede, appunto, che essi si limitino "dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili".
Giova poi rammentare che la problematica relativa all'estensione dei poteri del vicesindaco ha formato oggetto di due pareri del Consiglio di Stato (n. 94/96 del 21febbraio 1996 e n. 501/2001 del 14 giugno 200l), chiaramente orientati verso una configurazione non restrittiva degli stessi.
Secondo il Supremo Consesso Amministrativo, infatti, la questione dell'estensione dei poteri del vicesindaco, in linea tendenziale, si pone più sul piano dell'opportunità politico-amministrativa che su quello della stretta legittimità, considerato che, secondo i principi generali, la preposizione di un "sostituto" all'ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza implica, di norma, l'attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare:"...se a ciò si aggiunge che l'esigenza di continuità nell'azione amministrativa dell'ente locale postula che in ogni momento vi sia un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell'interesse pubblico, è giocoforza riconoscere al vicesindaco reggente pienezza di poteri anche per quanto concerne la revoca o nomina degli assessori. In caso contrario, ... ad essere dimidiato nella propria operatività sarebbe non già il vicesindaco, ma l'ente nel suo insieme, laddove la legge ha manifestatamene
voluto evitare che l'impedimento del sindaco si risolvesse in una moratoria nell'attività di
governo dell'ente… ".
Si ritiene, quindi, che le chiare argomentazioni del Consiglio di Stato rispondano adeguatamente alle perplessità manifestate dalla S.V. in ordine ai poteri del Vicesindaco di Castione della Presolana, risultando evidente che le scelte relative ad "iniziative, decisioni e delibere su argomenti e temi che vanno ben al di là di quella semplice provvisoria amministrazione dell'ente" andranno valutate, appunto, sul piano dell'opportunità politico amministrativa e non su quello della stretta legittimità.
Vorrà quindi la S.V. informare del contenuto della presente gli altri firmatari della
lettera in premessa citata.

                                                                                  Il Prefetto                   
                                                                                  (Andreana)

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