giovedì 29 luglio 2010

Jack il Cementificatore di Beppe Severgnini - Corriere della Sera 29 luglio 2010

"Occhio, è arrivato Jack il Cementificatore"


"A Manfredonia (Foggia) stanno seppellendo una scogliera. A Is Arenas (Oristano) vogliono piazzare un golf resort & residence. A Francavilla al Mare (Chieti/ Pescara) si stanno mangiando la spiaggia. A San Vincenzo (Livorno) portano cemento armato fino al mare. A Scala dei Turchi (Agrigento) c’è il solito Mnf (multipiano non finito), marchio ufficioso del Sud. A Teulada (Cagliari) si vedono le gru sul mare (di metallo, non con le piume). A Torvaianica (Roma) litania di casette sulla spiaggia. A Valle dell’Erica (Santa Teresa di Gallura) altri 26.455 metri cubi nella macchia mediterranea. Tra Ortona e Francavilla (Abruzzo) in costruzione «nodo strategico infrastrutturale per implementare il traffico con l’Est Europa»: a ridosso della battigia.

È solo un campione della situazione sulle coste italiane, segnalata dai lettori del Corriere (sette gallerie fotografiche su Corriere.it). Commenti? Uno solo. Occhio: se l’autonomia amministrativa è questa, ci mangiamo l’Italia. Anzi: finiremo il pasto, ci puliremo la bocca e faremo il ruttino.

Il meccanismo è lo stesso, sempre e dovunque: l’amministrazione comunale concede il permesso di costruire (l’inghippo normativo, con un po’ di buona volontà, si trova). La cosa piace ai costruttori locali e ai residenti-elettori: in tempi difficili, è lavoro. Turisti, visitatori e viaggiatori protestano; poi alcuni, a cose fatte, comprano la casetta a schiera e l’affittano in nero.

E così, ripeto, ci mangiamo l’Italia. Non solo le coste: in pianura e in montagna sta accadendo lo stesso (avviso: intendo seguire con attenzione le vicende edilizie dell’amatissima Castione della Presolana, dove il sindaco è stato rimosso e si sta per approvare il Piano di Governo del Territorio). La bulimia edilizia degli amministratori è impressionante: in un’economia che ristagna, sembra che l’unica soluzione sia sacrificare una fetta di territorio. Venite a vederle, le montagne bergamasche e le campagne padane, nelle mattine d’estate, quando la pioggia ha lavato l’aria e il sole incendia il colore dei prati. Capirete che dovrebbero essere sacre, dopo tutto quello che ci hanno dato.

Ha scritto un amico architetto, Marco Ermentini: «Le cascine sono un patrimonio importante nel paesaggio rurale e non solo, sono l’ultimo anello di congiunzione con la civiltà contadina. Quanto resisteranno all’assalto di villette e capannoni? Quando cederanno alle fameliche espansioni edilizie dei sindaci? Essi trattano spesso queste testimonianze con la delicatezza di Jack lo Squartatore».

Jack il Cementificatore, magari con la fascia tricolore: è l’ultima maschera italiana, peccato che il carnevale sia finito. Dalle Alpi a Lampedusa dovremmo invece appendere lo stesso cartello: IN RISTRUTTURAZIONE. L’Italia è da rimettere in sesto: c’è lavoro per tutti, e tanta soddisfazione, nel sistemare l’esistente. Ne guadagnerebbero l’economia, l’ambiente, il turismo e l’autostima. Invece, niente: divoriamo ogni giorno la nostra terra, come draghi stupidi che si mangiano la coda."
"Beppe Severgnini"

Risposta del Prefetto a nostri quesiti

Prot. n. 80/2010/13.12/R.E.L.                        Bergamo, 21 luglio 2010
                                                          
                                                                                  Al Sig. Mauro Pezzoli
Via Donizetti, 9
Castione della Presolana (BG)

 E, p.c. Al Sig. Vicesindaco del Comune di
Castione della Presolana(BG)

Al Sig. Segretario del Comune di
Castione della Presolana (BG)

0ggetto: Scioglimento del consiglio comunale di Castione della Presolana – Richiesta di
chiarimenti.

Si riscontrala lettera datata12 luglio 2010 – allegata in copia per il Vicesindaco ed il Segretario comunale - con la quale la S.V. ed altri residenti in codesto comune hanno chiesto chiarimenti in merito alle conseguenze della procedura dissolutoria che ha recentemente interessato il consiglio comunale di Castione della Presolana, sciolto, come noto, con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 aprile 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 109 del 12 maggio 2010), per effetto dell'intervenuta decadenza di diritto del sindaco dalla carica ricoperta.
In proposito, si fa presente che, per espressa previsione normativa (art. 53, comma  l, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), nell'ipotesi in cui si proceda allo scioglimento per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, "il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco".
Si rileva altresì che nessuna norma, direttamente o indirettamente, comprime la capacità, i poteri e le prerogative dell'assemblea elettiva, che, pur nella particolare condizione, conseguente allo scioglimento ex art. 53, comma1, del d.19s.267/2000, è da ritenere, a tutti gli effetti, operativa: essa, pertanto, incontra quale unica limitazione quella dettata dall'art. 38, comma 5, del T.U.O.E.L., norma che, stabilito il principio in forza del quale "i consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi", prevede, appunto, che essi si limitino "dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili".
Giova poi rammentare che la problematica relativa all'estensione dei poteri del vicesindaco ha formato oggetto di due pareri del Consiglio di Stato (n. 94/96 del 21febbraio 1996 e n. 501/2001 del 14 giugno 200l), chiaramente orientati verso una configurazione non restrittiva degli stessi.
Secondo il Supremo Consesso Amministrativo, infatti, la questione dell'estensione dei poteri del vicesindaco, in linea tendenziale, si pone più sul piano dell'opportunità politico-amministrativa che su quello della stretta legittimità, considerato che, secondo i principi generali, la preposizione di un "sostituto" all'ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza implica, di norma, l'attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare:"...se a ciò si aggiunge che l'esigenza di continuità nell'azione amministrativa dell'ente locale postula che in ogni momento vi sia un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell'interesse pubblico, è giocoforza riconoscere al vicesindaco reggente pienezza di poteri anche per quanto concerne la revoca o nomina degli assessori. In caso contrario, ... ad essere dimidiato nella propria operatività sarebbe non già il vicesindaco, ma l'ente nel suo insieme, laddove la legge ha manifestatamene
voluto evitare che l'impedimento del sindaco si risolvesse in una moratoria nell'attività di
governo dell'ente… ".
Si ritiene, quindi, che le chiare argomentazioni del Consiglio di Stato rispondano adeguatamente alle perplessità manifestate dalla S.V. in ordine ai poteri del Vicesindaco di Castione della Presolana, risultando evidente che le scelte relative ad "iniziative, decisioni e delibere su argomenti e temi che vanno ben al di là di quella semplice provvisoria amministrazione dell'ente" andranno valutate, appunto, sul piano dell'opportunità politico amministrativa e non su quello della stretta legittimità.
Vorrà quindi la S.V. informare del contenuto della presente gli altri firmatari della
lettera in premessa citata.

                                                                                  Il Prefetto                   
                                                                                  (Andreana)

martedì 27 luglio 2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Aprile 2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Castione della Presolana.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 109 del 12-5-2010


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio
2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Castione della
Presolana (Bergamo) ed il sindaco nella persona del sig. Vittorio
Vanzan;
Vista la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo in data 17
novembre 2009, divenuta irrevocabile in data 31 dicembre 2009, con la
quale il predetto amministratore ha riportato una condanna per uno
dei delitti di cui all'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
Considerato che detta sentenza comporta, ai sensi dell'art. 59 del
sopracitato decreto legislativo, la decadenza di diritto dalla carica
di sindaco dalla data di passaggio in giudicato della medesima;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castione della Presolana (Bergamo) e'
sciolto.
Dato a Roma, addi' 21 aprile 2010

NAPOLITANO


Maroni, Ministro dell'interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-12&task=dettaglio&numgu=109&redaz=10A05405&tmstp=1274341141794

lunedì 26 luglio 2010

Lettera ai cittadini di Castione della Presolana


Castione della Presolana, 26 Luglio 2010


OGGETTO: Lettera aperta al Sig. Prefetto di Bergamo, Dott. Camillo Andreana (e per conoscenza ai cittadini di Castione della Presolana e - con preghiera di pubblicazione - degli organi di stampa)
           
           
L' Associazione ViviPresolana (per Castione), ha sottoposto al Prefetto di Bergamo il 12 Luglio 2010, alcuni quesiti in merito all'operatività del Consiglio Comunale di Castione della Presolana, dopo gli eventi che hanno coinvolto l'ex Sindaco Dott. Vittorio Vanzan condannato per peculato in data 17 Novembre 2009.

Nella fiduciosa attesa di una risposta ufficiale da parte della Prefettura, con la presente, riteniamo doveroso portare a conoscenza dei cittadini di Castione della Presolana e degli organi di stampa - con gentile preghiera di pubblicazione - di quanto inviato al Prefetto di Bergamo, allegando la documentazione di legge che ci ha spinto a richiedere questi opportuni, e quanto mai urgenti, chiarimenti.

La Lettera aperta, sottoscritta (alla data dell'11 luglio 2010) da 34 Cittadini residenti nel Comune di Castione, è visionabile anche sul nostro Blog pubblico al seguente indirizzo: http://vivipresolana.blogspot.com .

Abbiamo inoltre riaperto la raccolta di firme: per chi volesse dare ulteriore sostegno alla nostra azione, o anche solo fosse interessato alla delicata questione, può contattarci all'indirizzo vivipresolana@gmail.com .

Ringraziando per l'attenzione e per l'eventuale sostegno, il Gruppo ViviPresolana porge Distinti Saluti.

Mauro Pezzoli



Allegati:

-Copia lettera al Prefetto di Bergamo spedita il 12-07-10
-Deliberazione del Consiglio Comunale n^ 12 del 19-03-10
-Estratto del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

lunedì 12 luglio 2010

Lettera Prefetto 12 Luglio 2010

All'attenzione dell'Ill.mo Signor Prefetto di Bergamo, Dott. Camillo Andreana.




Ci rivolgiamo alla Sua Autorità per una richiesta di chiarimento in merito ad una questione che coinvolge ed interessa il nostro Comune di Castione della Presolana.

In data 19-03-10 con Deliberazione del Consigno Comunale Numero 12 il Sindaco del Comune, dott. Vittorio Vanzan, è decaduto in seguito a condanna penale.

Contestualmente il Vice Sindaco, geom. Tiziano Tomasoni, ha dichiarato in sede di Consiglio Comunale di assumere le funzioni del Sindaco. Ciò, ci pare, correttamente, secondo il dettato dell’art. 53 comma 1 del “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Tuttavia, né nella sede del medesimo Consiglio né in alcuna occasione successiva, alcunché è stato detto dal Vice Sindaco suddetto né da alcun altro rappresentante del Consiglio Comunale, circa la procedura di decadenza della Giunta Comunale e di scioglimento del Consiglio medesimo.

Tale procedura ci pare necessaria, nel caso di specie, a norma sia dello stesso art. 53 comma 1 già citato, che chiarisce in modo non passibile di dubbia interpretazione che “In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. …”, e sia anche a norma del successivo art. 141 dello stesso “Testo Unico” che, al comma 1, ribadisce in modo altrettanto chiaro che “I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) … omissis …; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia; …”.

Ma non basta, non solo nulla è stato detto in merito al necessario scioglimento del Consiglio Comunale, ma al contrario il Consiglio medesimo ha annunciato, anche con grande rilievo mediatico, una serie di iniziative straordinarie che avrebbero un impatto formidabile sul territorio.

In base alle nostre informazioni, acquisite sia da noti Amministrativisti, sia da Amministratori di altri Enti Locali, sia ancora da Segretari Comunali, un Consiglio Comunale sotto procedura di scioglimento dovrebbe attenersi allo svolgimento della sola ordinaria amministrazione necessaria ed improrogabile.

Ciò, secondo alcuni illustri pareri, risulta peraltro provato, nell’intento del Legislatore, là dove Egli prevede, al successivo comma 7 del già citato art. 141, che “… in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.”.

Se infatti, si argomenta, il Legislatore concede al Prefetto la possibilità di nominare un commissario per l’amministrazione, si badi bene, provvisoria e non straordinaria, e ciò solo per motivi di grave ed urgente necessità, appare evidente che l’intento del Legislatore medesimo in merito all’operatività del Consiglio in attesa del Decreto di scioglimento è assolutamente minimale.

Lo stesso si desume ancora, si sottolinea, dal comma 3 dello stesso art. 141 che esclude proprio solo il caso di specie da quelli in cui il Prefetto deve invece nominare sempre un Commissario: “Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.”; con ciò evidentemente enucleando proprio il caso di specie come quello in cui l’attività del Vice Sindaco è ritenuta sufficiente per assicurare attribuzioni che non possono che essere quelle della minimale ordinarietà.

Oltre alla situazione appena descritta, va segnalato il perdurare del comportamento illegittimo dell’ex Sindaco Dott. Vittorio Vanzan che sta partecipando regolarmente a riunioni di coordinamento dell’attuale Consiglio Comunale al fine di perfezionare l’adozione del nuovo PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. Riunioni tenute ultimamente anche presso gli stessi Uffici Comunali, in orari di chiusura al pubblico.

In considerazione di tutto ciò, quindi, con la presente ci rivolgiamo alla Sua Autorità per richiederLe i seguenti chiarimenti:

1. la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale di Castione della Presolana è stata o meno attivata?

2. in caso negativo, e visto tutto quanto sopra esposto, per quali ragioni, a noi evidentemente sfuggite, tale procedura non si è attivata?

3. in caso affermativo, è corretto che il Vice Sindaco, nel dichiarare di dover assumere le funzioni del Sindaco, non informi la cittadinanza in merito alla medesima procedura ed alle sue importanti implicazioni?

4. in ogni caso, può il Vice Sindaco con l’attuale Consiglio Comunale intraprendere, in assenza di “…motivi di grave e urgente necessità …” iniziative, decisioni e delibere su argomenti e temi che vanno ben al di là di quella semplice “provvisoria amministrazione dell’ente” per la quale, già, la Legge prevede che debba essere nominato un Commissario?

RingraziandoLa per l’attenzione, ed in attesa dei Suoi autorevoli chiarimenti sulla questione, ci pregiamo di inviarLe i nostri più distinti saluti.

Con ossequio.

Castione della Presolana,

Un gruppo di Cittadini residenti nel Comune di Castione della Presolana

Referente:

Pezzoli Mauro: Via Donizetti, 9 - Castione della Presolana (BG) - vivipreso@gmail.com

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE





ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  12   del  19-03-10

Codice Ente: 10065                                                                                   Prot.___________

Oggetto:
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 20/2006 - REVOCA PARZIALE CONVALIDA SINDACO A SEGUITO DI DECADENZA - EX ART. 58, COMMA 1, LETT. B) T.U.E.L.



Adunanza: D'urgenza - seduta: Pubblica - convocazione: Prima.


L'anno  duemiladieci il giorno  diciannove del mese di marzo alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:
VITTORIO VANZAN
A
CLAUDIO FERRARI
P
TIZIANO TOMASONI
P
STEFANO BETTERA
P
LUIGI FERRARI
P
GIORGIO TOMASONI
P
SERGIO ROSSI
P
DANILO TOMASONI
P
AMEDEO TOMASONI
P
GIUSEPPE BELLINELLI
P
SERAFINO FERRARI
P
LORENZO MIGLIORATI
P
ANGELO ROMEO PAGLIARIN
P
LORENZO TOMASONI
P
BARBARA FERRARI
P
ILARIA IMBERTI
P
GIUSEPPE FERRARI
P



presenti n.  16           assenti n.   1.

Partecipa all’adunanza l’assessore esterno Sig.ra Ferrari Rosaria e il SEGRETARIO COMUNALE Signor CRISCUOLI MARIA GRAZIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor TIZIANO TOMASONI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.


La sottoscritta CRISCUOLI Maria Grazia, Responsabile f.f. del Servizio affari generali e programmazione, ai sensi dell’art. 49, 1 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, esperita l’istruttoria esprime, per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE  F.F. DEL SERVIZIO
CRISCUOLI Maria Grazia

**************************************
Il Vice Sindaco Tiziano Tomasoni che assume le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale ex art. 9, comma 2 dello Statuto, introduce il punto all’ordine del giorno.
Cede la parola al Segretario che dà lettura della nota della Prefettura depositata in Comune di Castione della Presolana in data 16.03.2010. Dopo averne dato lettura il Segretario precisa che si tratta di un atto dovuto ai sensi di legge, che la mancata approvazione della delibera integrerebbe una ipotesi di violazione di legge con conseguente scioglimento del Consiglio e commissariamento dell’ente e che si procederà alla votazione in quanto si tratta di revocare in parte una deliberazione che è stata a suo tempo votata.
Prende la parola il Presidente Sig. Tomasoni il quale dà lettura della proposta di deliberazione come depositata agli atti.
Successivamente chiedono di intervenire i Consiglieri Sigg.ri Lorenzo Migliorati e Lorenzo Tomasoni.
Il Presidente rileva che non vi debba essere discussione del punto all’ordine del giorno perché si tratta di un atto dovuto. Solo se vi sono domande di natura tecnica giuridica al Segretario, si consentirà di intervenire.
IL Cons. Sig. Lorenzo Tomasoni chiede al Segretario che cosa si intenda per revoca parziale della deliberazione. Il Segretario chiarisce che la deliberazione del 2006 ha convalidato l’elezione di tutti i consiglieri presenti e che con la odierna deliberazione la revoca della convalida viene fatta esclusivamente per la parte riguardante l’elezione del Sindaco Vittorio Vanzan.
Il Cons. Sig. Lorenzo Migliorati insiste per voler discutere il punto all’ordine del giorno e cita l’art. 43 del Testo Unico che prevede il diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte al Consiglio. Il Presidente insiste per non concedere la parola in quanto, ripete, si tratta di atto dovuto, ogni discussione sul punto sarebbe inutile e polemica.
Il Cons. Migliorati chiede al Segretario se sia possibile discutere. Il Segretario risponde che sui punti all’ordine del giorno è sempre possibile discutere.
Il Presidente non acconsente alla discussione, neanche per la dichiarazione di voto richiesta dal Cons. Sig. Luigi Ferrari.
Il Cons. Sig. Lorenzo Migliorati dichiara che di conseguenza abbandoneranno l’aula.
I consiglieri Sigg.ri Lorenzo Migliorati, Lorenzo Tomasoni, Giuseppe Bellinelli, Ilaria Imberti, Luigi Ferrari si alzano per abbandonare l’aula. Il Presidente dichiara intanto di procedere alla votazione.
Favorevoli alzano la mano in 11. 
Il Cons. Sig. Luigi Ferrari, abbandonando l’aula, utilizza l’espressione “i soliti colonnelli fascisti”. Prima di lasciare l’aula il Cons. Lorenzo Migliorati consegna personalmente al Segretario un documento che chiede sia allegato agli atti.
Presenti in aula n. 11 più l’Assessore esterno Sig.ra Ferrari (assenti Vanzan, Migliorati Lorenzo, Tomasoni Lorenzo, Giuseppe Bellinelli,   Luigi Ferrari, Ilaria Imberti).
Votanti 11.
Visto il disordine creato dal pubblico e dall’uscita dei consiglieri, ritornato il silenzio si procede nuovamente alla votazione per il punto all’ordine del giorno e successivamente per l’immediata esecutività.
Votanti 11, favorevoli 11.     
  
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la nota n. Prot. 24/13.3/2010/II REL del 15.03.2010 inviata dalla Prefettura di Bergamo, ufficio Territoriale del Governo e pervenuta in data 16.03.2010 n. Prot. 2112;

DATO ATTO CHE nella suddetta nota il Prefetto - prendendo atto della trasmissione in copia da parte del G.I.P. Tribunale di Bergamo della sentenza n. 1214/09 Reg. Sent. emessa il 17 novembre 2009 e divenuta definitiva in data 31.12.2009 a carico del Sig. Vittorio Vanzan per il reato di cui all’art.314, comma 1, c.p.  - comunica che:
-          “si è venuta a configurare in capo al Sindaco l’ipotesi di decadenza di diritto dalla carica prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 6 dell’art.59 del D.lgs. 267/2000”;
-          “per l’effetto, non potendo più l’interessato ricoprire la carica di Sindaco, ai sensi dell’art. 58, comma 1, lettera b) del T.U.O.E.L., il Consiglio Comunale di Castione della Presolana dovrà senza indugio provvedere a revocare in parte qua la delibera con la quale a suo tempo era stata convalidata l’elezione dei componenti dell’organo consiliare, come espressamente stabilito dal comma 4 dello stesso art.58 T.U.O.E.L.”;

DATO ATTO altresì che la presente nota è stata inviata per fax al Segretario Comunale con l’espresso invito a “comunicarne il contenuto al Consiglio Comunale affinchè ponga in essere gli atti di propria competenza, con l’inderogabile urgenza suggerita dalla particolare delicatezza della problematica; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s. m. e .i. ed in particolare gli artt. 58 comma 1 lett. b) e comma 3, 59 commi 1 e 6;

CONSIDERATO CHE il Consiglio ha conosciuto della suddetta causa di decadenza solo con l’odierna comunicazione e che la legge prevede espressamente (art.58, comma 4 D.Lgs.267/2000) che “l’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse”;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 20 dell’11.06.2006 avente ad oggetto ”Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi”;

VISTO l’art. 53, comma 1 del D.Lgs.267/2000 ai sensi del quale “In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco (..). Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte (…) dal vicesindaco”;

VISTO il documento consegnato nelle mani del Segretario dal Cons. Lorenzo Migliorati in data 19.03.2010 prima di abbandonare l’aula che si allega agli atti della presente deliberazione;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile f.f. del Servizio Affari generali e programmazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica  del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON voti favorevoli unanimi, palesemente espressi

DELIBERA

1°- Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2°- Di prendere atto della nota della Prefettura sopra richiamata pervenuta in data 16.03.2010 e dei suoi contenuti e di allegarla alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

3°- Di prendere atto, come comunicato nella suddetta nota, che a seguito della Sentenza GIP Tribunale di Bergamo n. 1214/09 Reg. Sent. emessa il 17 novembre 2009 e divenuta definitiva in data 31.12.2009 per il reato di cui all’art.314, comma 1 del Codice Penale si configura in capo al Sindaco, Sig. Vittorio Vanzan, l’ipotesi di decadenza di diritto dalla carica, prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 6 dell’art.59 del D.Lgs. 267/2000.

4°- Di procedere, conformemente a quanto indicato dal Prefetto, ai sensi dell’art.58, comma 4 del D.Lgs.267/2000, alla revoca della propria deliberazione n.20/2006 nella parte in cui convalida l’elezione alla carica di Sindaco del Sig. Vittorio Vanzan, Lista Collegata “l’Intesa”.

5°- Di trasmettere la presente alla Prefettura di Bergamo, Ufficio Territoriale di Governo, per gli adempimenti di competenza.

6°- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi con separata votazione ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

MGC/     





Deliberazione di Consiglio Comunale N.12 del 19-03-2010

Il Presidente                                            Il SEGRETARIO COMUNALE
    TIZIANO TOMASONI                                                  CRISCUOLI MARIA GRAZIA

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, è stata affissa in copia all’albo il giorno 20-03-2010 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 20-03-2010 al 03-04-2010.

Addì, 20-03-2010                                              Il RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
   ADRIANO PASINETTI


____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, terzo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 .
 
Addì,                                                               Il RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
                                                                                   ADRIANO PASINETTI

Estratto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Articolo 53
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonche' nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonche' delle rispettive giunte.
Articolo 58
Cause ostative alla candidatura

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 7 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e' equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione e' tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi e' stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi e' stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e' concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988. n. 327.
Articolo 59
Sospensione e decadenza di diritto

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 12 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilita' e' rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
7. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58. l'autorita' giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991. n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 141
Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche' contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.